Cappotto termico bonus 110 approfondimenti e linee guida


In quali circostanze è possibile applicare l’Ecobonus al 110% emanato dal Decreto Rilancio?
Il recente Decreto Rilancio (decreto legge 19/05/2020, n.34) consente di usufruire di una detrazione IRPEF o IRES per gli interventi di installazione del cappotto termico sulle pareti dell’edificio, infatti questa norma stabilisce (all’articolo 119) l’ecobous con aliquota 110% per tutti i lavori che mirano ad una riqualificazione energetica dell’edificio; nel dettaglio al comma 1a viene disciplinata la possibilità di portare in detrazione le spese relative agli interventi di isolamento termico che hanno ad oggetto:

-Le superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, l’importo massimo di spesa detraibile è pari a 60.000€ moltiplicato per il n° di unità immobiliari dell’edificio.
L’aliquota del 110% verrà applicata per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo., inoltre il bonus 110 sembrerebbe valido anche per i condomini anche se non specificato, in ogni caso è possibile beneficiare della detrazione solo se vengono rispettate le condizioni generali di accesso stabilite dalla normativa, infine come alternativa è possibile richiedere anche la cessione del credito o lo sconto dello stesso immediato.

Isolamento termico Ecobonus 110 condizioni di accesso

Cerchiamo di capire come poter beneficiare dell’Ecobonus al 110%, così come stabilito dal comma 3 dell’art.119 del decreto Rilancio, infatti in tal senso gli interventi effettuati dovranno soddisfare i requisiti richiesti dalla norma ed in maniera imprescindibile assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, oppure nel caso non sia possibile, il conseguimento di una classe energetica più alta da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica APE, questo sia ante che post intervento; logicamente il tutto deve essere rilasciato da un tecnico abilitato e certificato.


Materiali da utilizzare per il bonus 110 del cappotto termico

Altre aspetto chiave da evidenziare per ottenere il bonus sul cappotto termico sia interno che esterno è l’utilizzo dei materiali, per gli interventi di isolamento termico nello specifico il cappotto, i materiali isolanti utilizzati dovranno rispettare i criteri ambientali minimi CAM di cui al DM 11/1/2017, pubblicato in GU n. 259 del 6 novembre 2017; quindi prodotti di alta qualità e certificati. Qualora poi gli interventi effettuati non raggiungono il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, è prevista la possibilità di beneficiare dell’ecobonus con aliquota 65% rispettando le condizione della normativa in essere (Legge di bilancio 2020).

Isolamento termico ecobonus 110, chi sono i beneficiari?

Vediamo nel dettaglio chi possono essere i beneficiare delle detrazioni fiscali superbonus del 110% sul cappotto termico previsti dal decreto legge 19/05/2020, n. 34 – comma 9, di seguito l’elenco:

Persone fisiche: Possono beneficiare del superbonus 110% le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

– Cooperative di abitazione a proprietà indivisa: Possono beneficiare del superbonus 110% sugli interventi realizzati su immobili posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

– Istituti autonomi case popolari (IACP) o Enti con finalità analoghe:  Possono beneficiare del superbonus 110% sugli interventi realizzati su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, ma comunque adibiti ad edilizia residenziale pubblica, per godere del superbonus, devono essere stati istituiti nella forma di società che risponde ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”.

Che alternative ci sono se non si hanno i requisiti?

Qualora gli interventi programmati non raggiungano il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, è possibile accedere all’Ecobonus 2020 con l’aliquote al 65%, così come disciplinato dalla legge di bilancio 2020 Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – entrata in vigore il 01/01/2020. Infatti questa norma in alternativa stabilisce  che è possibile detrarre le spese relative agli interventi sull’involucro dell’edificio per un importo massimo di 60.000€, da dividere in 10 quote annuali di pari importo per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2020; sempre sotto forma di detrazioni IRPEF (per le persone fisiche) o IRES per le aziende di seguito l’elenco dei beneficiari:

-Persone fisiche, tra cui il proprietario, l’inquilino, soggetti in comodato o i condòmini;
-Contribuenti con reddito, tra cui anche le società di persone o di capitali;
-Associazioni tra professionisti;
-Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
-Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o enti che hanno le stesse finalità sociali (solo se società “in house providing”).

Modalità di remunerazione, sconto immediato e cessione del credito

Entrambe le soluzioni possono essere richiesti solo per gli interventi che rientrano nell’ecobonus, sia con aliquota maggiorata al 110% che con aliquota ridotta al 65%, pertanto non è possibile beneficiarne qualora i lavori effettuati rientrino nella normativa relativa al bonus facciate 90% o al bonus ristrutturazioni 50%, andiamo a vedere nel dettaglio le tipologie:

Sconto immediato, ossia uno sconto sul corrispettivo dovuto anticipato dalla ditta che effettua i lavori. La ditta potrà poi recuperare le spese sotto forma di credito d’imposta (attraverso la sua dichiarazione dei redditi), con la facoltà di cedere tale credito ad altri soggetti, incluse le banche e gli altri intermediari finanziari. Per cui lo sconto verrà effettuato subito su una parte dell’importo, il resto sarà anticipato dal cliente, ma interamente detratto in dichiarazione dei redditi. Lo sconto può essere effettuato fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto.
Cessione del credito, ossia la possibilità di trasformare l’importo delle spese detraibili in credito d’imposta. In questo caso vengono quindi pagati i lavori di ristrutturazione alla ditta incaricata, ma in un secondo momento è possibile cedere il credito maturato a soggetti terzi (anche per altri lavori), incluse le banche e gli altri intermediari finanziari.

E’ importante precisare che per quanto riguarda lo sconto immediato nel caso di Ecobonus al 65%, esso potrà essere richiesto solo per lavori condominiali di importo superiore ai 200.000 euro relativi a interventi di ristrutturazione di primo livello (interessano più del 50% della superficie disperdente esterna).

 

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